La Corte di cassazione, con la recentissima sentenza n. 21220/2022 del 05/07/2022, ha affermato il seguente principio di diritto:
“La clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l’assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall’assicuratore, è una clausola che deroga in pejus all’articolo 1917, terzo comma, c.c., e di conseguenza è nulla ai sensi dell’articolo 1932 c.c.”
Quindi, l’assicurato, convenuto dal terzo danneggiato, può scegliersi un avvocato di sua fiducia ed ha diritto alla rifusione delle spese legali sostenute per difendersi, anche se nel contratto di assicurazione c'è una clausola che prevede la rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici solo se designati dall’assicuratore o di suo gradimento.
La legge infatti non pone condizioni al diritto dell'assicurato di ottenere il rimborso delle suddette spese. Le clausole che pongono simili limitazioni sono nulle.