La Corte Costituzionale, con Sentenza 167/2022 depositata il 1° luglio 2022, ha stabilito che il credito del “piccolo” agente di commercio per le provvigioni maturate nei confronti del preponente - al pari del credito per il compenso del lavoro autonomo - è assistito da privilegio generale mobiliare esteso anche alla rivalsa IVA.
È infatti ingiustificato – e costituisce violazione del principio di eguaglianza – che il credito del "piccolo" agente per l’attività svolta (per le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l’ultimo anno di prestazione) debba correre il rischio di una possibile falcidia ove il credito per rivalsa IVA, calcolata su tali provvigioni, risulti, di fatto, insoddisfatto in mancanza di un privilegio dello stesso grado di quello che la disposizione censurata riconosce al credito per provvigioni.
Un bel passo in avanti per i piccoli agenti!
(Alleghiamo la sentenza della Corte Costituzionale)