Il Tribunale di Reggio Emilia, con provvedimento del 02/05/2023, si è pronunciato (prima pronuncia nota sul tema dopo l'entrata in vigore del CCII) sulla prededuzione del credito del professionista che assiste il debitore nella domanda di liquidazione giudiziale.

A nostro avviso, la decisione è rispettosa del dettato normativo, della ratio legis e ... del lavoro dei professionisti che, in questo modo, possono assistere anche quei debitori che non possono "permettersi" di pagare in anticipo i consulenti per una corretta gestione della crisi.

Massime del provvedimento:

"Il credito del professionista che ha assistito il debitore nella presentazione della domanda di liquidazione giudiziale in proprio, gode della prededuzione in forza di una interpretazione logico-sistematica dell’art. 6 CCII. Il dato letterale dell’art. 6 può essere superato in via interpretativa in ragione dell'eadem ratio che accomuna le fattispecie considerate espressamente in tale articolo e il credito professionale sorto in funzione della presentazione di una domanda di liquidazione giudiziale in proprio, al quale – pertanto – va riconosciuto carattere prededucibile nello stato passivo della liquidazione giudiziale."

"Non sarebbe ragionevole riconoscere la prededuzione al credito maturato dal professionista soltanto nel caso in cui lo strumento prescelto sia stato quello degli adr o del concordato preventivo, perché tale determinazione è il risultato di un'attività di studio e lavoro che almeno in parte coincide a prescindere dall'esito finale, che non può essere con certezza conosciuto al momento dell'accettazione dell'incarico."

"L’ammissione al passivo in prededuzione del credito professionale sorto in funzione della presentazione di una domanda di liquidazione giudiziale in proprio, non subisce limite del 75%, previsto solo con riferimento alle procedure concordate di soluzione della crisi (adr e concordato preventivo). Limite che non sussiste per la prededuzione prevista in tema di liquidazione controllata dall'art. 277."

Per leggere il testo integrale del provvedimento cliccare sui link in fondo alla pagina.