Gli avvocati Filippo Rasile e Gessica Zanotti commentano Trib. Milano che si pronuncia per la prima volta su una nuova questione.

L'art. 44 CCII, che consente al debitore di presentare una domanda di concordato “con riserva”, non è applicabile al concordato minore. Pertanto, la domanda di concessione di un termine per il deposito della proposta e del piano di concordato minore va dichiarata inammissibile.

In allegato il commento integrale.