Si allega una pronuncia inedita del tribunale di Firenze che rigetta la richiesta dell'esperto di liquidazione del compenso per il parere reso nella procedura di concordato semplificato.

Il caso.

L’esperto, subito dopo l’archiviazione della composizione negoziata, pattuisce con l’imprenditore il compenso per l’attività svolta durante la composizione negoziata.

Successivamente, l’imprenditore presenta una proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio e il Tribunale richiede all’esperto di fornire il parere previsto dall’art. 25sexies, comma 3, CCII con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte dalla Società.

In calce al parere reso ex art. 25sexies, comma 3, CCII l’esperto - rappresentando di essere stato chiamato a svolgere un supplemento di attività che ha implicato ulteriori giorni di lavoro e che ha comportato anche analisi e valutazioni complesse e del tutto nuove rispetto a quelle svolte in pendenza di composizione negoziata - chiede al Tribunale la liquidazione d’ufficio di un compenso per il supplemento di attività svolta e per il parere.

A sostegno della richiesta l’esperto fa presente che il compenso per la predisposizione del parere ex art. 25sexies, comma 3, CCII non era stato considerato nell’accordo raggiunto con l’imprenditore (anche perché non era affatto scontato che la società chiedesse l’accesso al concordato semplificato), e che dopo l’archiviazione della composizione negoziata e l’accordo raggiunto con l’imprenditore la commissione prevista dall’art. 13, comma 6, CCI non risultava più “raggiungibile” tramite la piattaforma telematica.

Col provvedimento pubblicato (inedito), il Tribunale di Firenze, dopo aver osservato che:

- l’art. 25-ter CCII indicando i criteri di calcolo del compenso dell’esperto si riferisce soltanto all’attività dal medesimo svolta durante la composizione negoziata;

- non è previsto un compenso per la redazione del parere ex art 25-sexies CCII né sono indicati criteri per la sua determinazione;

- ai sensi dell’art. 25-ter CCII la liquidazione del compenso dell’esperto per l’attività svolta durante la composizione negoziata, in mancanza di accordo tra le parti, è liquidata dalla commissione di cui all’art. 13, c. 6 CCII, ed è a carico dell’imprenditore;

- l’esperto non è un ausiliario del giudice e non è da questi nominato;

sulla scorta di tali considerazioni, rigetta l’istanza dell’esperto affermando che egli debba rivolgersi alla commissione che lo ha nominato per la liquidazione del compenso per il parere reso a seguito della domanda di concordato semplificato.

Considerazioni.

Prima di sapere come andrà a finire, mi sento di dare subito un consiglio all’esperto: sia in caso di accordo con l’imprenditore che in caso di richiesta di liquidazione del compenso rivolta alla commissione, conviene prevedere un compenso variabile a seconda che l’attività dell’esperto si chiuda con l’archiviazione o debba proseguire col parere in caso di concordato semplificato (o di altre possibili attività potenzialmente richiedibili all’esperto).

Avv. Filippo Rasile.

Qui sotto il link al provvedimento del tribunale di Firenze del 31/08/2022 (Riproduzione riservata).