Codice della crisi e domanda di concordato preventivo con riserva: partiamo bene, due provvedimenti pubblicati e due soluzioni opposte. - Tribunale di Udine vs. Tribunale di Roma.
Entrambi su #Dirittodellaacrisi.it
Trib. Roma, 21 luglio 2022, Est. Miccio (dirittodellacrisi.it)
Trib. Udine, 24 luglio 2022, Pres. Fabbro, Est. Barzazi (dirittodellacrisi.it)
In pendenza dell’istruttoria prefallimentare - con istanza di fallimento evidentemente depositata prima dell’entrata in vigore del Codice della crisi (15/7/22) - il 18 e il 20 luglio vengono depositate due domande di ammissione alla procedura di concordato preventivo con “riserva” ai sensi degli artt. 40 e 44 del D.L.vo n. 14/2019 (CCI) con richiesta di applicazione delle misure protettive ex art. 54 CCI.
Il tribunale di Roma e quello di Udine giungono a due soluzioni opposte interpretando diversamente l’art. 390 del Codice della crisi.
Il Primo ritiene applicabile la nuova normativa.
Invece, il tribunale friulano ritiene applicabile la vecchia legge fallimentare poiché - a suo avviso - la pendenza dell’istanza di fallimento depositata il 4.7.2022 (sub R.G. n. 46/2022) impone la riunione dei due procedimenti.
A caldo, quest’ultima soluzione ci pare quella più corretta, ma staremo a vedere.
Rimandiamo alla lettura dei due decreti.
Il team di RasileLex