Il Tribunale di Piacenza, con una recente pronuncia del 23/05/2020 (edita su www.IlCaso.it al link qui sotto), ha ritenuto di non dover dichiarare l’improcedibilità di un ricorso di fallimento “in proprio” (ex art. 14 LF), aggirando di fatto il blocco imposto dall’art. 10, comma 1, del D.L. 23 dell’8 aprile 2020 (c.d. Decreto Liquidità).
I giudici del tribunale piacentino hanno infatti messo in evidenza che, se la ragione che ha mosso il legislatore è quella di “sollevare” l’imprenditore dall’impellente onere di chiedere il fallimento in proprio, tale esigenza non sussiste qualora la situazione di insolvenza si sia già pienamente manifestata in un momento antecedente all’attuale situazione emergenziale.
Ciò, a conferma dei dubbi già avanzati - anche da noi - nei confronti della norma contenuta nel Decreto Liquidità (v. commento del 27 aprile 2020 pubblicato sulla rivista specializzata www.IlFallimentarista.it).