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Licenziamento economico: obbligatoria la reintegra se il fatto è manifestamente insussistente

La Corte costituzionale ha esaminato la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Ravenna sull’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, come modificato dalla cosiddetta legge Fornero (n. 92 del 2012), là dove prevede la facoltà e non il dovere del giudice di reintegrare il lavoratore arbitrariamente licenziato in mancanza di giustificato motivo oggettivo.
La questione è stata dichiarata fondata con riferimento all’articolo 3 della Costituzione.
La Corte ha ritenuto che sia irragionevole – in caso di insussistenza del fatto – la disparità di trattamento tra il licenziamento economico e quello per giusta causa: in quest’ultima ipotesi è previsto l’obbligo della reintegra mentre nell’altra è lasciata alla discrezionalità del giudice la scelta tra la stessa reintegra e la corresponsione di un’indennità.
Le motivazioni della sentenza saranno depositate nelle prossime settimane.

Approfondimenti
Ufficio Stampa della Corte costituzionale – Comunicato del 24 febbraio 2021
Ufficio Stampa della Corte costituzionale – Comunicato del 24 febbraio 2021

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