La Suprema Corte (Cass. Civile, Sez. 6, Ord. Num. 15443 Anno 2021) ribadisce che il giudice non può liquidare i compensi per l'attività svolta dal legale in modo parziale e forfettario, senza tener conto dell'attività effettivamente svolta dal difensore. E, soprattutto, il giudice può scendere al di sotto, o salire al di sopra, dei limiti risultanti dall'applicazione del D.M. n. 55 del 2014 solo sulla scorta di apposita e specifica motivazione.
"Ne deriva che il giudice, anche in assenza di nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, deve indicare il sistema di liquidazione adottato, con la tariffa applicata, non potendo limitarsi ad una determinazione globale di tali compensi senza indicazione delle voci non considerate o ridotte".
In difetto si configurano violazione di legge e lesione al decoro professionale.