La Corte di cassazione (Cass. 13831/2022) ha precisato che dopo la pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, l'agente della riscossione non può notificare al contribuente-debitore una cartella di pagamento per debiti sorti precedentemente. Ne consegue l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo anche dell'importo rappresentato dall'aggio di riscossione applicato.

L'art. 168, L. Fall., stabilisce che dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della domanda di concordato preventivo e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore. Ciò comporta che dopo tale data l'agente della riscossione non può notificare una cartella di pagamento al debitore, in quanto la notificazione della cartella (in relazione alla sua funzione di atto corrispondente al precetto di pagamento) costituisce un vero e proprio esercizio di azione esecutiva, avuto riguardo alla sua funzione esclusiva di realizzare, anche in executivis, la pretesa erariale, e, in quanto tale, ricade nel divieto di cui all'art. 168, L. Fall. Ne consegue l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo anche dell'importo rappresentato dall'aggio di riscossione applicato.