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Codice della crisi e domanda di concordato preventivo con riserva: partiamo bene, due provvedimenti pubblicati e due soluzioni opposte.

Codice della crisi e domanda di concordato preventivo con riserva: partiamo bene, due provvedimenti pubblicati e due soluzioni opposte. – Tribunale di Udine vs. Tribunale di Roma.

Entrambi su #Dirittodellaacrisi.it

Trib. Roma, 21 luglio 2022, Est. Miccio (dirittodellacrisi.it)

Trib. Udine, 24 luglio 2022, Pres. Fabbro, Est. Barzazi (dirittodellacrisi.it)

In pendenza dell’istruttoria prefallimentare – con istanza di fallimento evidentemente depositata prima dell’entrata in vigore del Codice della crisi (15/7/22) – il 18 e il 20 luglio vengono depositate due domande di ammissione alla procedura di concordato preventivo con “riserva” ai sensi degli artt. 40 e 44 del D.L.vo n. 14/2019 (CCI) con richiesta di applicazione delle misure protettive ex art. 54 CCI.

Il tribunale di Roma e quello di Udine giungono a due soluzioni opposte interpretando diversamente l’art. 390 del Codice della crisi.

Il Primo ritiene applicabile la nuova normativa.

Invece, il tribunale friulano ritiene applicabile la vecchia legge fallimentare poiché – a suo avviso – la pendenza dell’istanza di fallimento depositata il 4.7.2022 (sub R.G. n. 46/2022) impone la riunione dei due procedimenti.

A caldo, quest’ultima soluzione ci pare quella più corretta, ma staremo a vedere.

Rimandiamo alla lettura dei due decreti.

Il team di RasileLex

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