Quando l’organo di controllo ha già acquisito informazioni, formalizzato le criticità e sollecitato gli amministratori, può arrivare il momento di utilizzare strumenti più incisivi. Ma non esiste una scala automatica: assemblea, poteri sostitutivi, segnalazioni del Codice della crisi e rimedi giudiziali rispondono a problemi diversi.
Nel precedente approfondimento ci siamo fermati esattamente qui: al momento nel quale continuare a chiedere chiarimenti rischia di non essere più una risposta adeguata.
Da quel punto in avanti la questione cambia.
Non si tratta più soltanto di far emergere il problema, ricostruirlo correttamente o chiedere agli amministratori di assumere una posizione. Occorre capire quale strumento ulteriore sia coerente con la natura dell’inerzia o dell’anomalia rilevata.
Ed è questo il passaggio più delicato, perché gli strumenti a disposizione dell’organo di controllo non sono equivalenti.
* Il punto di partenza: qualificare bene il problema
Prima di scegliere lo strumento occorre distinguere.
Un’omissione degli amministratori rispetto a un adempimento societario non è la stessa cosa di una crisi.
Una possibile causa di scioglimento non coincide con una grave irregolarità gestoria.
Una situazione di insolvenza apre un piano ancora diverso.
Per questo non esiste un unico “passaggio successivo”.
La domanda da porsi è piuttosto: che cosa stanno omettendo gli amministratori e quali conseguenze sta producendo quella omissione?
È da questa qualificazione che dipende la scelta dello strumento.
* Quando il problema deve arrivare ai soci
In alcune situazioni il passaggio successivo è assembleare.
L’organo di controllo può essere chiamato a intervenire quando gli amministratori omettono o ritardano adempimenti che richiedono il coinvolgimento dell’assemblea o quando la situazione societaria non può restare confinata nel rapporto tra controllo e gestione.
Bilancio, perdite rilevanti, capitale sociale, possibili cause di scioglimento sono esempi tipici di situazioni nelle quali il tempo e l’inerzia possono assumere un peso decisivo.
Qui il punto non è “convocare l’assemblea per fare pressione”.
È verificare se la legge richieda o consenta all’organo di controllo di portare la questione davanti ai soci e, soprattutto, quale decisione debba essere rimessa all’assemblea.
La differenza rispetto alla fase precedente è evidente: non si chiede più soltanto agli amministratori di decidere, ma si attiva un diverso livello della governance.
* Quando entrano in gioco le funzioni sostitutive
Ci sono poi omissioni nelle quali l’organo di controllo non si limita a segnalare il problema, ma può essere chiamato a supplire all’inerzia degli amministratori.
È un passaggio qualitativamente diverso.
Le funzioni sostitutive esistono proprio per evitare che la mancata iniziativa dell’organo gestorio lasci la società bloccata rispetto ad adempimenti che l’ordinamento considera necessari.
Anche qui, però, non va costruito un automatismo.
Occorre individuare l’adempimento omesso, verificare a chi spettasse e accertare se siano maturati i presupposti per l’intervento sostitutivo.
La funzione dell’organo di controllo non diventa gestione.
Diventa, nei casi previsti, garanzia del corretto funzionamento della società nonostante l’omissione dell’organo amministrativo.
* Quando la situazione diventa crisi
Un piano diverso si apre quando i fatti integrano i presupposti considerati dal Codice della crisi.
In questo caso entra in gioco la segnalazione prevista dall’art. 25-octies CCII.
È importante non confonderla con una richiesta di chiarimenti più severa.
La segnalazione ha un proprio presupposto e una propria funzione. Deve essere scritta e motivata e deve assegnare all’organo amministrativo un termine congruo, nei limiti previsti dalla legge, per riferire sulle iniziative intraprese.
La distinzione conta perché non ogni inerzia societaria è crisi.
E, allo stesso tempo, una situazione di crisi può richiedere l’attivazione dello specifico strumento previsto dal CCII anche quando non vi siano gravi irregolarità gestorie.
Il rischio, altrimenti, è utilizzare male gli strumenti: trasformare ogni criticità in crisi oppure, al contrario, continuare a trattare come semplice problema di governance una situazione che ha ormai assunto una diversa consistenza.
* Quando il problema diventa una grave irregolarità
C’è poi un livello ulteriore.
Non siamo più soltanto davanti a omissioni, ritardi o decisioni che non vengono assunte.
Il problema può assumere la forma di gravi irregolarità nella gestione.
In questo caso il sistema mette a disposizione anche rimedi giudiziali.
La riforma del 2026 ha modificato profondamente la sistematica di questa parte del codice civile, e i tradizionali riferimenti normativi devono oggi essere letti alla luce della nuova disciplina.
Ma il punto, in questa sede, è soprattutto metodologico.
Il rimedio giudiziale non è semplicemente “lo strumento più forte”.
È uno strumento diverso, che presuppone una situazione diversa e che porta il problema fuori dalla normale dialettica societaria.
Per questo richiede una valutazione autonoma: gravità dei fatti, natura delle irregolarità, urgenza e adeguatezza dei rimedi interni già esperiti o ancora praticabili.
* Quando il problema non è più la crisi, ma l’insolvenza
All’estremo del quadro c’è poi la situazione di insolvenza.
In questo caso l’art. 37 CCII riconosce agli organi con funzioni di controllo e vigilanza la legittimazione a chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale.
È evidente quanto questo strumento sia distante da una normale richiesta informativa.
Qui non si tratta più di correggere un comportamento degli amministratori, né di ottenere una decisione societaria.
Si entra nel terreno dell’apertura di una procedura concorsuale.
Anche questo conferma che parlare genericamente di “escalation” può essere fuorviante.
Gli strumenti non diventano semplicemente più aggressivi.
Cambiano funzione perché cambia il problema.
* Non esiste il rimedio più forte. Esiste quello adeguato
È probabilmente questa la distinzione più utile.
Convocare l’assemblea non è necessariamente “meno grave” di una segnalazione ex art. 25-octies.
Una segnalazione CCII non è necessariamente il passaggio precedente a un rimedio giudiziale.
Una grave irregolarità può richiedere una reazione immediata anche quando non vi sia una crisi.
E una crisi può richiedere strumenti specifici anche in assenza di irregolarità gestorie.
Per questo la scelta non dovrebbe essere costruita in termini di forza.
Dovrebbe essere costruita in termini di coerenza tra fatto e rimedio.
È qui che la funzione dell’organo di controllo diventa più complessa.
Non basta accorgersi che il livello precedente non funziona più.
Occorre capire perché non funziona più.
* Anche non intervenire è una scelta
C’è infine un punto che merita attenzione.
Decidere di non utilizzare subito uno strumento più incisivo può essere corretto.
Può mancare il presupposto. Può essere ancora in corso una risposta concreta degli amministratori. Può esserci un elemento nuovo che rende ragionevole attendere.
Ma anche questa scelta deve essere leggibile.
Soprattutto nelle situazioni che peggiorano rapidamente, dovrebbe risultare perché l’organo di controllo abbia ritenuto ancora adeguato non convocare l’assemblea, non attivare una segnalazione o non ricorrere a un rimedio ulteriore.
Non perché il sindaco debba sempre scegliere lo strumento più invasivo.
Ma perché l’adeguatezza della vigilanza si misura anche sulla capacità di spiegare perché un certo potere non sia stato ancora utilizzato.
* La scelta cambia quando cambia il problema
La prima puntata si chiudeva con una domanda: quando è arrivato il momento di smettere di chiedere e utilizzare poteri più incisivi?
La risposta, in realtà, non sta in una scala prestabilita.
Sta nella qualificazione del fatto.
Se il problema è un’omissione societaria, bisogna guardare agli strumenti sostitutivi o assembleari.
Se emerge una situazione di crisi, occorre valutare la disciplina del CCII.
Se vi sono gravi irregolarità gestorie, il terreno può diventare giudiziale.
Se si arriva all’insolvenza, il quadro cambia ancora.
La vera difficoltà, quindi, non è sapere che esistono strumenti diversi.
È capire quale situazione si ha davanti prima di scegliere il potere da esercitare.
Ed è proprio su questa capacità di distinguere che, nelle situazioni societarie critiche, si misura la qualità della reazione dell’organo di controllo.